Statuto
ASSOCIAZIONE IMPEGNARSI SERVE ONLUS
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Denominazione e sede
E' costituita, sotto il patrocinio dell’Istituto Missioni Consolata, un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione "Associazione IMPEGNARSI SERVE ONLUS", di seguito denominata “I.S.”.
L'Associazione ha sede in Torino, c.so Ferrucci 14, presso l’Istituto Missioni Consolata e potrà costituire o sopprimere sedi secondarie in Italia e all’estero.
Art. 2
Scopi, impegni, attività
I.S. si ispira ai principi cristiani di solidarietà e di visione dell’uomo e si pone al servizio di coloro, che con valide motivazioni e attitudini, si propongono di svolgere una delle attività sotto indicate, accettando pienamente lo spirito e le finalità di I.S. stessa. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Ai sensi dell’art. 10 lettera C del decreto legislativo n.460 del 04/12/1997 è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sotto menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
I.S. svolge attività di cooperazione e di educazione alla interculturalità, alla giustizia e alla pace, anche tramite Campagne in favore di paesi poveri. A questo scopo essa cura:
a) l’informazione, la sensibilizzazione, l’educazione dell’opinione pubblica: ai problemi della ingiustizia, della violazione dei diritti umani, del malsviluppo dei popoli; al superamento di ogni distinzione sociale, razziale, ideologica; alla promozione del dialogo tra le religioni; alla formazione di una comunità umana fondata sui valori cristiani;
b) la formazione alla mondialità per i soci, gruppi, scuole, università, affinché diventino sensibili alle realtà e ai problemi dei popoli, soprattutto dei Paesi del Sud del mondo, con particolare riguardo alla formazione e all’aggiornamento degli insegnanti;
c) la proposta di occasioni concrete di impegno per la causa dei più poveri, degli oppressi ed emarginati, con iniziative di condivisione a sostegno di situazioni e necessità particolari;
d) la realizzazione di programmi di sviluppo, in risposta alle richieste, esigenze ed emergenze dei Paesi in via di sviluppo (di seguito PVS) e delle loro forze sociali;
e) la selezione, formazione, impiego ed invio di volontari nei PVS, nel quadro della solidarietà e della cooperazione;
f) lo studio, promozione e sostegno di iniziative di volontariato, come pure la formazione di nuovi organismi dei PVS che si occupino della promozione umana e ambientale e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nello spirito dei principi che regolano la cooperazione nel mondo, il benessere fisico e morale della popolazione dei PVS, in particolare attraverso l’attuazione e il consolidamento di processi di sviluppo endogeno;
g) il consorziarsi con enti di formazione professionale ed università per il perseguimento dei propri obiettivi;
h) l’edizione di libri, riviste, periodici per promuovere le finalità dell’Associazione;
i) la collaborazione con altre associazioni “non profit”, Organizzazioni internazionali, Enti pubblici e privati, Società, Associazioni, Fondazioni, in Italia e all’estero, in attività di cooperazione internazionale, di educazione allo sviluppo e di interventi di emergenza per calamità naturali o in aree conflittuali o belliche;
j) la promozione di donazioni e sottoscrizioni, raccolte di fondi e quant’altro atto al conseguimento dei suoi scopi, direttamente o tramite i Gruppi locali;
k) la formazione tecnica, scientifica, culturale e professionale dei cittadini dei PVS, favorendone, d’intesa coi Paesi interessati, la presenza nelle strutture a propria disposizione sia in Italia che all’estero;
l) beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari e culturali, e tutte le attività a queste direttamente connesse.
Con l’esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti, l’Associazione potrà, in via collaterale e subordinata, svolgere anche, a titolo esemplificativo, attività di vendita di gadget, sussidi e di prodotti di commercio equo e solidale o quant’altro ritenuto funzionale agli scopi dell’Associazione.
I.S. si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati all’informazione, alla formazione ed alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati agenzie internazionali.I.S. si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni categorie e centri che perseguano finalità che coincidano, anche parzialmente, con i propri scopi.
I.S. potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali di cui sopra, ivi compreso il ricorso a finanziamenti bancari. Poiché I.S. non ha scopi di lucro è vietata qualunque distribuzione di utili o avanzo di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E’ fatto invece obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Durata e scioglimento
I.S. è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta in qualsiasi momento con la delibera dell’Assemblea degli associati col voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo secondo i fini che hanno ispirato I.S.
Il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo II
I SOCI
Art. 4
Adesione
L’associazione I.S. è composta da associati.
Possono far parte di I.S. tutte le persone fisiche, giuridiche, Enti, Associazioni, Istituti, Comitati e Fondazioni che, sensibili ai problemi delle persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari e culturali, intendono agire concretamente per la soluzione dei loro problemi per mezzo delle attività istituzionali di I.S., in pieno accordo con i principi e con le norme stabilite da I.S. e dal presente Statuto.
L'adesione ad I.S. avviene attraverso la presentazione di una richiesta sottoscritta da due associati.
Tutti gli associati sono tenuti a pagare una quota associativa annua, stabilita dal Consiglio Direttivo, con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Art. 5
Condizione dell’Associato
La condizione di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Non sono eleggibili gli associati che abbiano un rapporto di impiego con I.S. e/o coloro che abbiano interessi di natura economica attinenti all’attività di I.S.
Art. 6
Diritti
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Art. 7
Doveri
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I soci all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Tutti i versamenti, quote, lasciti o contribuzioni effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall’associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest’ultima ad alcun titolo o causale.
Art. 8
Esclusione
La condizione di associato si perde per i seguenti motivi: Dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno.
Decadenza dovuta dall’inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente Statuto, per azioni condotte contro l’immagine o le finalità di I.S., per indegnità.
Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità, o per mancato versamento della quota annuale.
La perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi motivo, non dà alcun diritto al socio a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate.
Art. 9
Gli Amici Sostenitori dell’Associazione
Chi effettua conferimenti ad I.S., anche sotto forma di contributo annuale, senza essere socio, acquista la qualità di “Amico sostenitore” senza diritto di partecipazione all’assemblea.
TITOLO III
ORGANI E AMMINISTRAZIONE
Art. 10
Indicazione degli organi
Gli organi associativi statutari di I.S. sono:
a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori, solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori, svolgono il loro incarico gratuitamente. Le spese per l’espletamento delle funzioni degli organi associativi possono essere sostenute da I.S.
Art. 11
L'Assemblea degli Associati
L'assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’ associazione, essa e' costituita da tutti gli associati che risultino al momento della convocazione e viene convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo oppure quando se ne ravvisi la necessità o ne abbia fatto richiesta almeno un decimo degli associati.
Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato entro gli otto giorni antecedenti la data di convocazione. La convocazione può avvenire con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica, purché confermati per iscritto), fatto pervenire agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per decisione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza o su domanda scritta di almeno un terzo degli associati.
La comunicazione deve contenere: ordine del giorno, località, data e ora in cui la riunione ha luogo.
L’assemblea può deliberare solo sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Sono di sua competenza:
a) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
b) la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori;
c) l’approvazione del “Regolamento interno” e delle sue modifiche;
d) la modifica dello Statuto di I.S.;
e) l’approvazione delle linee programmatiche dell’attività di I.S. e dello schema di bilancio preventivo;
f) l’approvazione del bilancio annuale consuntivo, delle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
g) lo scioglimento di I.S.;
h) quant’altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.
Ogni socio ha diritto a un voto.Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci, per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri e per modifiche statutarie. Le deleghe, nella misura massima di tre per ciascun associato, devono essere fatte per iscritto e consegnate all’inizio della seduta dell’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta da un associato, nominato di volta in volta all’inizio della seduta.
L’Assemblea, su proposta di tale associato, elegge un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
La votazione si svolge per alzata di mano.Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dall’associato che presiede l’Assemblea stessa, dal Segretario, od eventualmente dagli Scrutatori.
L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentita al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quella di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo
I.S. è amministrata e diretta dal Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque a un massimo di sette e con un’adeguata rappresentanza dei Gruppi locali, eletti dall’Assemblea tra gli associati.Il consiglio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea Annuale. In caso di dimissioni di almeno la metà dei Consiglieri, dovrà essere convocata, entro 30 giorni, l’Assemblea, per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vicepresidente. Inoltre nomina Commissioni di lavoro e altre cariche temporanee che ritenga opportune per il buon funzionamento di I.S..
Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri o su richiesta del Comitato Esecutivo, se nominato dal Consiglio. Il Consiglio si riunisce comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e per definire l’ammontare delle quote associative.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i membri presenti.
Il Presidente nomina un segretario, anche al di fuori dei membri del Consiglio, col compito di redigere il verbale delle sedute.
Il Consiglio Direttivo nomina il tesoriere.Il verbale deve essere letto ed approvato al termine della riunione e sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di I.S., ad esclusione di quanto può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea degli associati, e può delegare tali poteri o parte di essi al Presidente del Consiglio Direttivo e/o al Vice Presidente.
In particolare il Consiglio Direttivo formula ogni anno il programma generale dell’attività di I.S. (che presenta, per l’approvazione, all’Assemblea, e di cui cura l’applicazione), garantisce l’applicazione delle linee operative e di condotta approvate dall’Assemblea, predispone il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo, delibera sulla ammissione ed esclusione dei soci, approva la costituzione di Gruppi locali e Gruppi d’appoggio.
Il Comitato Esecutivo, qualora venga nominato, nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione.
Art. 13
Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente I.S. nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare a rappresentare I.S. persone opportunamente individuate.In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo, convocato senza indugio dal Vice Presidente, provvede alla sostituzione. Fino alla nuova nomina, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 14
Il Collegio dei Revisori
(solo nei casi previsti dalla normativa vigente)
Nei casi previsti dalla normativa vigente qualora l'Associazione sia tenuta alla nomina del Collegio dei revisori lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso dura in carica un anno e può essere rieletto. Non potrà essere nominato Revisore nessun socio dell'Associazione. La nomina del revisore verrà effettuata scegliendo il candidato nel Registro Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo legale, amministrativo e contabile, nonché in merito al perseguimento dei fini istituzionali perseguiti dall'Associazione. Oltre alle verifiche periodiche il Collegio dovrà predisporre adeguata relazione consuntiva al Bilancio d'esercizio in merito alla complessiva gestione dell'Associazione.
Art. 15
Gruppi locali
Un numero di associati pari almeno a 5, o un numero inferiore con motivata deroga deliberata dal Consiglio Direttivo, assieme ad un congruo numero di simpatizzanti può dar vita a un Gruppo locale.
La costituzione di Gruppi locali deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. I Gruppi locali devono uniformarsi nella loro attività ai fini statutari dell’Associazione e alle direttive del Consiglio Direttivo e non possono costituirsi in associazione indipendente, né ottenere personalità giuridica né rappresentare l’Associazione.
Ogni Gruppo locale avrà un responsabile, un segretario ed un amministratore scelti dai membri del gruppo e ufficialmente approvati dal Consiglio Direttivo. Il responsabile dovrà essere associato e si avvarrà di un consiglio nella conduzione del Gruppo.
L’attività e l’organizzazione di ogni Gruppo locale sarà regolamentata da uno strumento organizzativo proposto dal gruppo stesso ed ufficialmente approvato dal Consiglio Direttivo.
Ogni Gruppo locale sottopone al Consiglio Direttivo il programma annuale delle attività ed il proprio bilancio consuntivo e preventivo.
Tutte le attività promosse da un Gruppo locale nella propria area (provincia o regione) possono essere programmate autonomamente, salvo casi di discordanza con i fini statutari dell’Associazione, per i quali si deve esprimere il Consiglio Direttivo. Le iniziative con riflessi di carattere nazionale o internazionale dovranno invece essere sempre preventivamente sottoposte al Consiglio Direttivo ed ottenere l'approvazione scritta del Presidente.
Ogni Gruppo dovrà tenere una propria contabilità che dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo con congruo anticipo rispetto alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione che delibererà il bilancio.
Art. 16
Gruppi di appoggio
Ai Gruppi locali fanno riferimento i Gruppi di appoggio che, nominati e approvati dal Consiglio Direttivo, agiscono per conto dell’associazione, sotto la responsabilità del Gruppo locale.
Un numero di associati pari almeno a 3, o un numero inferiore con motivata deroga deliberata dal Consiglio Direttivo, assieme a diversi membri simpatizzanti può dar vita a un Gruppo locale. Ogni Gruppo locale, al suo interno, dovrà eleggere: responsabile, segretario e contabile. Le cariche dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo. Il responsabile dovrà essere associato.
Un regolamento interno regolerà diritti e obblighi del Gruppo verso l’Associazione.
TITOLO IV
PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 17
Entrate e patrimonio
Le entrate ordinarie e patrimoniali di I.S. sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione dei Soci da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) dalle quote annue ordinarie, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d) da versamenti volontari degli associati;
e) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
f) da sovvenzioni, oblazioni o lasciti di terzi o di associati.
Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell’Associazione. Le eventuali eccedenze, rispetto alle spese, non avendo I.S. scopo di lucro andranno ad incrementare il patrimonio dell’Associazione anche mediante costituzione di appositi fondi di riserva. L’ esigenza di fondi di riserva è ispirata a criteri di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività associativa ed in conformità ai dettati stabiliti dal c.c. in materia di bilanci.
Art. 18
Bilancio preventivo e consuntivo
I.S., in relazione all’attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
Detto documento, denominato “bilancio consuntivo”, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all’Assemblea Generale Ordinaria per l’approvazione entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Analogamente sulla base di previsioni, verrà disposto il “bilancio preventivo” per l’anno successivo.
Congiuntamente al bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo predisporrà apposita relazione sulla gestione e nota integrativa.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano nonché delle più specifiche norme introdotte dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n° 460.
